COLTURE PERMANENTI

Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/03 (pdf: 1.41 Mb), e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all'articolo 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e Phalaris arundicea (fettuccia d'acqua) (codice NC ex 1214 90 90). Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/03 (pdf: 1.41 Mb), si considerano come ettari ammissibili:
- le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005,
- le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.
[Fonte: Reg. (CE) n. 795/04]

Azioni sul documento

ultima modifica 2012-10-15T10:45:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Non hai trovato quello che cerchi?