Pagamenti diretti
L’impianto della PAC 2023/2027 prevede che i pagamenti diretti siano parte integrante di un unico strumento di programmazione (Piano strategico) che include gli interventi settoriali delle OCM e lo Sviluppo Rurale
Informazioni generali
I pagamenti diretti della Politica Agricola Comune, interamente finanziati dalla UE, sono finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e sostenere le produzioni aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività.
Il nuovo quadro regolatorio della PAC prevede che gli Stati membri adottino un proprio Piano strategico nazionale che, nel rispetto della regolamentazione generale, individui gli strumenti più adatti alla propria agricoltura per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
In base al Piano strategico nazionale approvato e applicato con le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, dal 2023 in Italia sono attivate le seguenti tipologie di intervento sotto forma di pagamenti diretti, richiedibili in una unica soluzione attraverso la “domanda unica (DU)” dagli agricoltori in attività:
- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità - BISS;
- Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità - CRISS;
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - CIS YF;
- Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale (cd. eco-schemi):
- Pagamenti accoppiati – CIS
Il sostegno di base è l’unico contributo erogato per titoli ed è destinato agli agricoltori in attività le cui aziende hanno dimensione di almeno 1 ettaro e che rispettano impegni di condizionalità ambientale e sociale.
La Domanda Unica
La Domanda Unica deve essere presentata all'Organismo pagatore entro il 15 maggio di ogni anno. Entro certi limiti può essere presentata anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sull’importo cui l’agricoltore avrebbe diritto.
Il modulo di domanda è precompilato con le informazioni geospaziali desunti dal Piano Colturale Grafico, relativamente agli interventi a superficie, e con le informazioni desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), relativamente agli interventi per animale.
Il pagamento avviene in due tranche: di norma un acconto viene corrisposto dal 16 ottobre al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda mentre il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’acconto è pari al 50% del valore ammissibile della domanda, elevabile solo con esplicita deroga della Commissione.
(Fonte AGEA Coordinamento)
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- versione 2.3 - 27/03/2023 - solo prodotti (Excel - 1.4 MB)
- versione 2.2 - 20/03/2023 - solo prodotti (Excel - 1.4 MB)
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- versione 1.0 - 23/12/2022 - solo prodott (Excel - 1.3 MB)