FAQ RUC
Il Registro unico dei controlli, istituito con la legge regionale n. 19/2011, è un archivio informatizzato integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e interconnesso con l’Anagrafe Regionale delle aziende agricole che raccoglie, per ciascuna impresa, i dati identificativi tratti dall’anagrafe, l’elenco dei controlli effettuati, l’indicazione dell’Amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo, data e tipologia di controllo effettuato, procedimento amministrativo a cui è connesso, scheda o verbale di controllo ed i relativi esiti, oltre all’eventuale programmazione di visite in loco.
Le attività di verifica da inserire nel Ruc sono tutte quelle che riguardano il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario, le prescrizioni, gli impegni e gli obblighi dell’impresa in caso di aiuti, premi e contributi regionali, nazionali o comunitari o in caso di regolazione dei mercati, certificazione delle produzioni, oltre alle verifiche che riguardano profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
Inoltre, a seguito della sottoscrizione di accordi di collaborazione e interscambio con altre amministrazioni pubbliche, sarà possibile implementare il Ruc con dati riferiti ad adempimenti previsti dalla disciplina vigente.
Il Ruc è implementato con informazioni sui controlli in possesso della Regione, di Agrea, dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, delle Unioni di Comuni e, dopo l’adozione di appositi protocolli operativi, di ARPAE e delle ASL. Naturalmente ciascuna Amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel Ruc.
Le amministrazioni si avvalgono, nei procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli riportati nel Ruc.
A livello di pianificazione le amministrazioni consultano il Ruc prima dell’effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se già sono stati effettuati controlli comparabili o per concordare, se già programmato da altre amministrazioni un controllo presso la stessa azienda, l’effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.