Condizionalità rafforzata
Condizionalità rafforzata
Il regime di "condizionalità rafforzata", istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
La normativa comunitaria di riferimento è la seguente:
- Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021
- Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022
La normativa comunitaria è stata recepita nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) e dal Decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA. Con il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 è stato in seguito disciplinato il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità.
La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023 ha approvato i requisiti per l’applicazione della condizionalità rafforzata.
Si rende noto l’elenco dei CGO e delle BCAA riportati nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Allegato III (PDF - 436.7 KB) con le corrispondenze alla Condizionalità “Cross compliance” in vigore per le aziende che hanno presentato domande di aiuto finanziate con i fondi della Programmazione 2014-2022.
Pagamenti e interventi assoggettati
Il sistema di controllo delle regole di Condizionalità “rafforzata” si applica ai:
- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Pagamenti diretti accoppiati;
- Pagamenti a titolo dell’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agl’impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori;
- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA);
- Altri sostegni specifici;
- Pagamenti a titolo dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- Pagamenti a titolo dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
- Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
Non si applica, invece:
- a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
- b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.
Per approfondire
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 982 del 12/06/2023
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 65915 del 04/06/2024
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 64177 del 30/08/2023
- Determinazione di Agrea n. 1163 del 02/10/2023
- Circolare di AGEA Coordinamento n. 24125 del 25/03/2024
- Determinazione di Agrea n. 413 del 16/04/2024
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1687 del 29/07/2024
- La condizionalità in Emilia-Romagna (link alla pagina del portale E-R Agricoltura e Pesca)