Condizionalità rafforzata

Condizionalità rafforzata 

Il regime di "condizionalità rafforzata", istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

La normativa comunitaria di riferimento è la seguente:

La normativa comunitaria è stata recepita nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) e dal Decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, che dettaglia compiutamente gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA. Con il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 è stato in seguito disciplinato il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità.

La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023 ha approvato i requisiti per l’applicazione della condizionalità rafforzata.

Si rende noto l’elenco dei CGO e delle BCAA riportati nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Allegato III (pdf447.16 KB) con le corrispondenze alla Condizionalità “Cross compliance” in vigore per le aziende che hanno presentato domande di aiuto finanziate con i fondi della Programmazione 2014-2022.

Pagamenti e interventi assoggettati 

Il sistema di controllo delle regole di Condizionalità “rafforzata” si applica ai:

  • Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
  • Pagamenti diretti accoppiati;
  • Pagamenti a titolo dell’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agl’impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori;
  • Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA);
  • Altri sostegni specifici;
  • Pagamenti a titolo dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
  • Pagamenti a titolo dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
  • Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Non si applica, invece:

  1. a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
  2. b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Per approfondire

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-04-17T15:05:16+02:00
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