Condizionalità
Informazioni generali
La condizionalità stabilisce una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Gli impegni devono essere rispettati da tutti gli agricoltori che beneficiano di alcune tipologie di premi e contributi comunitari. Il mancato rispetto di tali impegni può determinare una decurtazione degli aiuti o, nei casi più gravi, la loro totale decadenza.
Condizionalità “Cross-compliance” (Programmazione 2014-2022)
Il rispetto degli impegni previsti nell'ambito della condizionalità per la programmazione 2014-2022 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:
- dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.
La condizionalità “Cross-compliance” è basata su due insiemi di norme:
- i criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono requisiti selezionati dalle direttive e regolamenti esistenti in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali, riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono norme applicabili ai beneficiari dei pagamenti della PAC nel Decreto Mipaaf sulla condizionalità.
Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati per qualsiasi attività agricola e qualsiasi superficie agricola, anche per gli allevamenti e i terreni non richiesti ad aiuto, dai beneficiari:
- di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- di pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- di premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall’art. 29 (Agricoltura biologica), dall’art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall’art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall’art. 33 (Benessere degli animali) e dall’art. 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- di premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) (agro ambientali, indennità compensativa, benessere animale, forestazione).
Per la verifica degli impegni di condizionalità è previsto un sistema di controllo e di graduazione della decurtazione (sanzioni di condizionalità) degli aiuti spettanti per i beneficiari che non rispettano le regole di condizionalità.
Le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (Titolo V del Reg (UE) 1307/2013) e agli aderenti al sostegno per l’articolo 28, paragrafo 9, e per l’articolo 34, paragrafo 4, del Reg. UE 1305/2013.
Le disposizioni comunitarie
Le disposizioni comunitarie in materia di condizionalità sono:
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 e, per quanto riguarda la condizionalità, stabilisce dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione che stabilisce norme sul preavviso, il campionamento minimo la disciplina dei controlli.
L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è recepita e dettagliata in specifici provvedimenti emanati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali (Mipaaf) e dalla Regione Emilia-Romagna.
Competenze di Agrea
Agrea è responsabile dei controlli di condizionalità dei beneficiari di propria competenza, le attività principali svolte sono:
- attività di coordinamento del sistema dei controlli
- predisposizione, approvazione e pubblicazione del Manuale Operativo dei controlli
- promozione di corsi di formazione e aggiornamento dei controllori
- acquisizione degli esiti dei controlli e verifica della relativa documentazione
- gestione delle segnalazioni di irregolarità pervenute da soggetti non delegati
- definizione dell’esito aziendale di condizionalità
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti
Per un maggior dettaglio sui meccanismi di attribuzione delle sanzioni si rimanda al Manuale dei controlli condizionalità “Cross compliance”.
Per approfondire
- MIPAAF DM n. 2588 del 10 marzo 2020
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 430 del 21/03/2022
- AGEA Coordinamento - Circolare prot. n. 55930 del 19 luglio 2022
- AGEA Coordinamento - Circolare prot. n. 24125 del 25 marzo 2024
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1687 del 29/07/2024
- La condizionalità in Emilia-Romagna (link alla pagina del portale E-R Agricoltura e Pesca)