Condizionalità
La condizionalità subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al rispetto, da parte degli agricoltori, di regole base per proteggere l’ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animale e mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Se un agricoltore non rispetta tali norme, può incorrere nella decurtazione o, nei casi più gravi, nell’esclusione totale dagli aiuti.
La condizionalità è basate su due insiemi di norme:
- i criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono requisiti selezionati dalle direttive e regolamenti esistenti in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali, riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono norme applicabili solo ai beneficiari dei pagamenti della PAC, riportate nell’allegato 1 del Decreto Mipaaft sulla condizionalità.
Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati per qualsiasi attività agricola e qualsiasi superficie agricola, anche per gli allevamenti e i terreni non richiesti ad aiuto, dai beneficiari:
- di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- di pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- di premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall’art. 29 (Agricoltura biologica), dall’art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall’art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall’art. 33 (Benessere degli animali) e dall’art. 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- di premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) (agro ambientali, indennità compensativa, benessere animale, forestazione).
Per la verifica degli impegni di condizionalità è previsto un sistema di controllo e di graduazione della decurtazione (sanzioni di condizionalità) degli aiuti spettanti per i beneficiari che non rispettano le regole di condizionalità.
Le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (Titolo V del Reg (UE) 1307/2013) e agli aderenti al sostegno per l’articolo 28, paragrafo 9, e per l’ articolo 34, paragrafo 4, del Reg. UE 1305/2013.
Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità sono:
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che stabilisce:
- l’ambito di applicazione
- i beneficiari interessati
- le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II
- le basi del sistema di controllo e sanzione relativo alla condizionalità
- l’ambito della delega conferita alla Commissione
- Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 e per quanto riguarda la condizionalità, stabilisce dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
- norme sul preavviso
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità
- campione minimo e modalità di selezione
- elementi del controllo in loco
- contenuti minimi della relazione di controllo
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative
L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è recepita e dettagliata da specifici provvedimenti annuali emanati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (Mipaaft) e dalla Regione Emilia-Romagna.
Agrea è responsabile dei controlli di condizionalità dei beneficiari di propria competenza, le attività principali svolte sono:
- attività di coordinamento del sistema dei controlli
- predisposizione, approvazione e pubblicazione del Manuale Operativo dei controlli
- promozione di corsi di formazione e aggiornamento dei controllori
- acquisizione degli esiti dei controlli e verifica della relativa documentazione
- gestione delle segnalazioni di irregolarità pervenute da soggetti non delegati
- definizione dell’esito aziendale di condizionalità
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti
Per un maggior dettaglio sui meccanismi di attribuzione delle sanzioni si rimanda al manuale dei controlli condizionalità, pubblicato di anno in anno.
Per approfondire
- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 430 del 21/03/2022
- La condizionalità in Emilia-Romagna (link alla pagina del portale E-R Agricoltura e Pesca)