Introduzione
La LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2025, N.11 modifica alcuni articoli della legge regionale 21 del 2001 istitutiva di Agrea. In particolare:
(Capo IV, Agricoltura)
Art. 17
Modifica dell’ articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Regione può altresì affidare, tramite convenzione, all’Agenzia attività istruttorie di competenza dell’Autorità di Gestione riferite ad interventi sullo sviluppo rurale e l’adozione dei relativi atti.”.
Art. 18
Modifica dell’ articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:
"3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all’Organismo pagatore rispettivamente con le dizioni " Aiuti comunitari", "Aiuti di Stato" e “Aiuti di Stato collegati a convenzioni di cui al comma 4 dell’articolo 2” da tenersi in contabilità speciali presso la tesoreria.”.
Art. 20
Finanziamenti integrativi su interventi del COPSR 2023-2027
1. La Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi per l’attuazione degli interventi classificati come SRD del COPSR 2023-2027 dell’Emilia-Romagna a favore di investimenti nel settore agricolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di Stato aggiuntivi, istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022, e sulle risorse derivanti dall’applicazione dell’ articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).
3. Per dare attuazione all’ articolo 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo), la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi sugli interventi
“SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”
del COPSR 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, di cui ai commi 1 e 3, provvede AGREA in qualità di Organismo pagatore degli interventi del COPSR 2023-2027.
Ultimo aggiornamento: 29-01-2026, 11:23
