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Finanziamenti Vitivinicolo

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Descrizione generale OCM

Il settore vitivinicolo possiede una regolamentazione tra le più complesse e vaste della politica agricola comune.
L'ultimo atto normativo che riguarda il settore è stato il Reg. (CE) n. 491/2009, cosiddetto regolamento unico OCM, approvato dal Consiglio il 25 maggio 2009. Tale regolamento modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007 e prevede che, dal 1° agosto 2009, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, disciplinato dal Reg. (CE) n. 479/2008 e precedentemente dal Reg. (CE) n. 1493/1999, confluisca nell'organizzazione comune di mercato unica (di cui al Reg. (CE) n. 491/2009). In tale regolamento unico OCM si intendono accolte pienamente le decisioni adottate con il Reg. (CE) n. 479/2008. Mantiene inoltre validità il Reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008.
Le norme precedentemente disciplinate dal Reg. (CE) n. 479/2008 riguardano:

Estirpazione dei vigneti

Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti


Descrizione ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

La Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 28 luglio 2008 ha dato attuazione al regime di estirpazione dei vigneti di cui al Capo III, Titolo V del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del Titolo IV, Capo III del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che istituisce un premio per coloro che procedono all'estirpazione di vigneti fino al termine della campagna viticola 2010/2011.
Tali norme hanno trovato attuazione a livello nazionale col Decreto Ministeriale 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., recante le disposizioni di carattere generale per l'applicazione della normativa comunitaria, e con la Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1185 del 30 luglio 2008 e ss.mm.ii.
Per la campagna 2010/2011 con Determina del Direttore di AGREA n. 611/2010 sono state fissate le disposizioni applicative per accedere alle domande di aiuto inerenti l'estirpazione.

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Soggetti interessati, requisiti e punteggi

Possono accedere al contributo tutti coloro che dispongono di un vigneto destinato a produzione di uve da vino, regolarmente iscritto nel potenziale viticolo regionale, avente superficie minima da estirpare di almeno 0,1 ettari e coltivata.
Fra i requisiti richiesti, ad esempio, tale superficie non deve aver beneficiato di un sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle 10 campagne viticole precedenti la richiesta, non deve aver beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre OCM nelle cinque campagne viticole precedenti la richiesta, non deve essere stata impiantata in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali vigenti, ecc.
Ad ogni istanza si attribuisce il punteggio secondo i criteri definiti dall'art. 6 del DM 23 luglio 2008 e precisamente:

A parità di punteggio è favorito il richiedente più anziano e nel caso di società viene presa in considerazione l'età del rappresentante legale.
I viticoltori sono tenuti ad estirpare entro il 31 Maggio le superfici per le quali hanno ricevuto comunicazione di accoglimento dell'istanza in base alla graduatoria formulata su base nazionale da Agea.
Per maggior completezza si rimanda alla Determina Agrea n. 611/2010.

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Scadenze

Le istanze relative al premio all'estirpazione per l'ultima campagna 2010/2011, dovevano essere presentate secondo i termini e le modalità riportate nella Det. del Direttore di AGREA n. 611/2010.

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Entità aiuto

Il premio di estirpazione vigneti è concesso fino al termine della campagna viticola 2010/2011.
Gli importi del premio versato per superficie effettivamente estirpata sono calcolati in base alla resa storica di vino per ettaro. La resa storica è determinata, in conformità all'art. 69 del Reg. (CE) n. 555/2008.
Ai viticoltori che partecipano al regime di estirpazione con premio sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, titoli all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione. Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti relativi alla regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 Euro per ettaro.


Resa storica per ettaro (hl/ha) Premio 2008/2009 (euro/ha) Premio 2009/2010 (euro/ha) Premio 2010/2011 (euro/ha)
minore/uguale 20 1740 1595 1450
da > 20 a minore/uguale 30 4080 3740 3400
da > 30 a minore/uguale 40 5040 4620 4200
da > 40 a minore/uguale 50 5520 5060 4600
da > 50 a minore/uguale 90 7560 6930 6300
da > 90 a minore/uguale 130 10320 9460 8600
da > 130 a minore/uguale 160 13320 12210 11100
> 160 14760 13530 12300

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Vincoli

I beneficiari che hanno ricevuto un contributo per l'estirpazione delle superfici vitate devono rispettare, nei tre anni successivi alla riscossione del premio di estirpazione, i vincoli della condizionalità. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale fa seguito l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 85 unvicies del Reg. (CE) n. 491/2009, in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza.

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Descrizione RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

L'art. 11 del Reg. (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008, confluito nell'art. 103 octodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, e il titolo II capo II sez. 2 del Reg. (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008, che stabilisce le modalità applicative, prevedono un aiuto alla "ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Tali norme hanno trovato attuazione a livello nazionale col Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 e s.m., e con la Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008 e ss.mm.ii.
Al fine di migliorare la produzione vinicola emiliano-romagnola in ragione del mantenimento di livelli elevati di qualità e competitività sul mercato la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 1861 del 10 novembre 2008, ha deciso di dare attuazione alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013.
Gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono: aumento della competitività dei produttori, crescita qualitativa della produzione, rafforzamento dell'identità delle produzioni, riduzione dei costi di produzione (anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione), idonee sistemazioni dei terreni. Per la campagna 2010/2011 con Determina del Direttore di AGREA n. 200/2011 sono state fissate le disposizioni procedurali alle presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

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Soggetti interessati, requisiti e punteggi

I beneficiari sono imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto (i conduttori non proprietari devono essere in possesso del consenso del proprietario del terreno).
La superficie minima su cui effettuare la ristrutturazione è pari a 0,5 ettari. Nel caso in cui la superficie vitata ricada su più Province, la competenza è attribuita alla Provincia dove ricade la maggiore superficie vitata oggetto di ristrutturazione.
Non sono ammissibili interventi nei casi di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale o relativi a superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa, la procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 479/2008.
Gli intereventi ammessi a finanziamento sono la Riconversione varietale (reimpianto di una diversa varietà di vite o sovrainnesto), e la Ristrutturazione (reimpianto di vigneto in diversa collocazione più favorevole, reimpianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite o miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti attraverso la modifica della forma di allevamento, ad esclusione dell'ordinaria manutenzione).
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.
Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate sono quelle riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento di presentazione della domanda.
Il materiale vivaistico da utilizzare deve essere prodotto nel rispetto della normativa, deve essere "certificato" o di categoria "standard".
Ad ogni istanza si attribuisce il punteggio secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1861/2008 e precisamente:

RICHIEDENTE Punti
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni) 25
Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale 5
Richiedente che non abbia presentato domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008 15

INTERVENTO Punti
dimensione intervento 3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
Intervento adiacente a vigneto preesistente 3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti)
densità d'impianto 5 ogni 500 piante/ettaro oltre 2.000 piante/ettaro
V.Q.P.R.D. di collina 10
V.Q.P.R.D. di pianura 5
Impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT 2

Le Amministrazioni competenti per territorio effettuano l'istruttoria delle domande, approvano la graduatoria delle domande ammissibili e comunicano l'esito istruttorio ai beneficiari.

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Scadenze

Le istanze relative alla ristrutturazione e riconversione vigneti, per la campagna in corso, 2010/2011, devono essere presentate secondo i termini e le modalità riportate nella Det. del Direttore di AGREA n. 200/2011.

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Importo del sostegno e modalità di erogazione dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato sotto forma di compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura e come contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento. Pertanto varia in relazione, ad esempio, alla zona di appartenenza del vigneto (collina, pianura), al tipo di vigneto (VQPRD, IGT), alla caratteristica dell'intervento (ristrutturazione, riconversione).
Gli importi per ettaro possono subire variazioni, rispetto a quanto stabilito nella dalla DGR n. 1861/2008, in funzione delle risorse disponibili per ciascun anno finanziario e, nel caso, sono adeguati con apposita delibera regionale. Il contributo è erogato in modo forfettario, tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale, non può superare il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere e si riduce proporzionalmente nei casi in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella massima ammissibile. Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 555/2008. Il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda. L'aiuto può essere erogato prima della completa esecuzione delle operazioni, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione a favore di AGREA (con ammontare pari al 120% dell'importo richiesto in domanda). In tal caso le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato. Per maggior completezza si rimanda alla Delibera di Giunta Regionale n. 1861/2008 e alla Determina Agrea n. 200/2011.

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Realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo (o entro il termine fissato da apposita delibera regionale) o entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato.

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Controlli

La concessione del sostegno comunitario è subordinata all'espletamento delle attività di controllo da parte degli Enti delegati competenti per territorio, sia in fase istruttoria della domanda di aiuto, sia in fase di collaudo delle opere realizzate sia successivamente, a campione, fino al decimo anno di età dell'impianto.

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Vincoli

I vincoli di cui sopra si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.
Il mancato rispetto dei vincoli comporta quanto previsto dalla normativa.

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