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Il settore vitivinicolo possiede una regolamentazione tra le più complesse e vaste della politica agricola comune.
L'ultimo atto normativo che riguarda il settore è stato il Reg. (CE) n. 491/2009, cosiddetto regolamento unico OCM, approvato dal Consiglio il 25 maggio 2009.
Tale regolamento modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007 e prevede che, dal 1° agosto 2009, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, disciplinato dal Reg. (CE) n. 479/2008 e precedentemente dal Reg.
(CE) n. 1493/1999, confluisca nell'organizzazione comune di mercato unica (di cui al Reg. (CE) n. 491/2009).
In tale regolamento unico OCM si intendono accolte pienamente le decisioni adottate con il Reg. (CE) n. 479/2008.
Mantiene inoltre validità il Reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008.
Le norme precedentemente disciplinate dal Reg. (CE) n. 479/2008 riguardano:
La Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 28 luglio 2008 ha dato attuazione al regime di estirpazione dei vigneti di cui al Capo III, Titolo V del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio
del 29 aprile 2008 e del Titolo IV, Capo III del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che istituisce un premio per coloro che procedono all'estirpazione di vigneti fino al
termine della campagna viticola 2010/2011.
Tali norme hanno trovato attuazione a livello nazionale col Decreto Ministeriale 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., recante le disposizioni di carattere generale per l'applicazione della normativa comunitaria, e
con la Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1185 del 30 luglio 2008 e ss.mm.ii.
Per la campagna 2010/2011 con Determina del Direttore di AGREA n. 611/2010 sono state fissate le disposizioni applicative per accedere alle domande di aiuto inerenti l'estirpazione.
Possono accedere al contributo tutti coloro che dispongono di un vigneto destinato a produzione di uve da vino, regolarmente iscritto nel potenziale viticolo regionale, avente superficie
minima da estirpare di almeno 0,1 ettari e coltivata.
Fra i requisiti richiesti, ad esempio, tale superficie non deve aver beneficiato di un sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle 10 campagne viticole precedenti la richiesta,
non deve aver beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre OCM nelle cinque campagne viticole precedenti la richiesta, non deve essere stata impiantata in violazione di disposizioni
comunitarie o nazionali vigenti, ecc.
Ad ogni istanza si attribuisce il punteggio secondo i criteri definiti dall'art. 6 del DM 23 luglio 2008 e precisamente:
Le istanze relative al premio all'estirpazione per l'ultima campagna 2010/2011, dovevano essere presentate secondo i termini e le modalità riportate nella Det. del Direttore di AGREA n. 611/2010.
Il premio di estirpazione vigneti è concesso fino al termine della campagna viticola 2010/2011.
Gli importi del premio versato per superficie effettivamente estirpata sono calcolati in base alla resa storica di vino per ettaro. La resa storica è determinata, in conformità all'art. 69 del Reg. (CE) n. 555/2008.
Ai viticoltori che partecipano al regime di estirpazione con premio sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, titoli all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.
Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti relativi alla regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 Euro per ettaro.
| Resa storica per ettaro (hl/ha) | Premio 2008/2009 (euro/ha) | Premio 2009/2010 (euro/ha) | Premio 2010/2011 (euro/ha) |
|---|---|---|---|
| minore/uguale 20 | 1740 | 1595 | 1450 |
| da > 20 a minore/uguale 30 | 4080 | 3740 | 3400 |
| da > 30 a minore/uguale 40 | 5040 | 4620 | 4200 |
| da > 40 a minore/uguale 50 | 5520 | 5060 | 4600 |
| da > 50 a minore/uguale 90 | 7560 | 6930 | 6300 |
| da > 90 a minore/uguale 130 | 10320 | 9460 | 8600 |
| da > 130 a minore/uguale 160 | 13320 | 12210 | 11100 |
| > 160 | 14760 | 13530 | 12300 |
I beneficiari che hanno ricevuto un contributo per l'estirpazione delle superfici vitate devono rispettare, nei tre anni successivi alla riscossione del premio di estirpazione, i vincoli della condizionalità. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale fa seguito l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 85 unvicies del Reg. (CE) n. 491/2009, in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza.
L'art. 11 del Reg. (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008, confluito nell'art. 103 octodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, e il titolo II capo II sez. 2 del Reg. (CE) della Commissione n. 555
del 27 giugno 2008, che stabilisce le modalità applicative, prevedono un aiuto alla "ristrutturazione e riconversione dei vigneti".
Tali norme hanno trovato attuazione a livello nazionale col Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 e s.m., e con la Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008 e ss.mm.ii.
Al fine di migliorare la produzione vinicola emiliano-romagnola in ragione del mantenimento di livelli elevati di qualità e competitività sul mercato la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta
Regionale n. 1861 del 10 novembre 2008, ha deciso di dare attuazione alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013.
Gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono: aumento della competitività dei produttori, crescita qualitativa
della produzione, rafforzamento dell'identità delle produzioni, riduzione dei costi di produzione (anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione), idonee sistemazioni dei terreni.
Per la campagna 2010/2011 con Determina del Direttore di AGREA n. 200/2011 sono state fissate le disposizioni procedurali alle presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
I beneficiari sono imprenditori agricoli singoli e associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto (i conduttori non proprietari devono essere in possesso del
consenso del proprietario del terreno).
La superficie minima su cui effettuare la ristrutturazione è pari a 0,5 ettari. Nel caso in cui la superficie vitata ricada su più Province, la competenza è attribuita alla Provincia dove ricade la maggiore
superficie vitata oggetto di ristrutturazione.
Non sono ammissibili interventi nei casi di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale o relativi a superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa, la procedura
di regolarizzazione ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 479/2008.
Gli intereventi ammessi a finanziamento sono la Riconversione varietale (reimpianto di una diversa varietà di vite o sovrainnesto), e la Ristrutturazione (reimpianto di vigneto in diversa collocazione
più favorevole, reimpianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite o miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti attraverso la modifica
della forma di allevamento, ad esclusione dell'ordinaria manutenzione).
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.
Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate sono quelle riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna, non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento di
presentazione della domanda.
Il materiale vivaistico da utilizzare deve essere prodotto nel rispetto della normativa, deve essere "certificato" o di categoria "standard".
Ad ogni istanza si attribuisce il punteggio secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1861/2008 e precisamente:
| RICHIEDENTE | Punti |
|---|---|
| Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni) | 25 |
| Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale | 5 |
| Richiedente che non abbia presentato domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008 | 15 |
| INTERVENTO | Punti |
|---|---|
| dimensione intervento | 3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti) |
| Intervento adiacente a vigneto preesistente | 3 per ettaro realizzato (fino ad un massimo di 15 punti) |
| densità d'impianto | 5 ogni 500 piante/ettaro oltre 2.000 piante/ettaro |
| V.Q.P.R.D. di collina | 10 |
| V.Q.P.R.D. di pianura | 5 |
| Impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT | 2 |
Le istanze relative alla ristrutturazione e riconversione vigneti, per la campagna in corso, 2010/2011, devono essere presentate secondo i termini e le modalità riportate nella Det. del Direttore di AGREA n. 200/2011.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato sotto forma di compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura e come contributo ai
costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento. Pertanto varia in relazione, ad esempio, alla zona di appartenenza del
vigneto (collina, pianura), al tipo di vigneto (VQPRD, IGT), alla caratteristica dell'intervento (ristrutturazione, riconversione).
Gli importi per ettaro possono subire variazioni, rispetto a quanto stabilito nella dalla DGR n. 1861/2008, in funzione delle risorse disponibili per ciascun anno finanziario e, nel caso, sono adeguati
con apposita delibera regionale.
Il contributo è erogato in modo forfettario, tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale, non può superare il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere e si riduce
proporzionalmente nei casi in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella massima ammissibile.
Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 555/2008.
Il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda.
L'aiuto può essere erogato prima della completa esecuzione delle operazioni, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione a favore
di AGREA (con ammontare pari al 120% dell'importo richiesto in domanda). In tal caso le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato.
Per maggior completezza si rimanda alla Delibera di Giunta Regionale n. 1861/2008 e alla Determina Agrea n. 200/2011.
Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo (o entro il termine fissato da apposita delibera regionale) o entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato.
La concessione del sostegno comunitario è subordinata all'espletamento delle attività di controllo da parte degli Enti delegati competenti per territorio, sia in fase istruttoria della domanda di aiuto, sia in fase di collaudo delle opere realizzate sia successivamente, a campione, fino al decimo anno di età dell'impianto.