I.A.T.P.

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE. Ai sensi dell'art. 12 della L. 153/75, come modificato dal D.Lgs n. 228/2001 art.10 :
Rientrano nel concetto di imprenditore agricolo a titolo principale, oltre all'imprenditore "che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale", le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e i cui soci siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • che almeno la metà dei soci sia in possesso dei requisiti della qualifica di imprenditore agricolo per le società di persone; per le società in accomandita i requisiti sono richiesti solo ai soci accomandatari;
  • che almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica IATP per le società cooperative;
  • che oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale, per le società di capitali.

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ultima modifica 2012-10-15T13:14:00+02:00
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