COLTIVATORE DIRETTO
Si tratta dei soggetti che si dedicano abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento del bestiame, direttamente e con la collaborazione della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione (Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 31 e Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 6).